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29/11/24 ore

Magistrati e politica, “il cosiddetto potere diffuso del giudice"


  • Silvio Pergameno

Nel pensiero, nelle premesse sottese al lavoro quotidiano di questa Agenzia, c’è sempre stato un atteggiamento privo di pregiudizi nei confronti della magistratura, nel senso che non si è mai mancato di sottolineare i dissensi e di precisare le critiche nei confronti di decisioni e comportamenti che si riteneva di non poter condividere, ma sempre evitando accuratamente le generalizzazioni e le fughe nell’ideologia e soprattutto sempre nella convinzione che ogni riforma del campo della giustizia, e in particolare in quello dell’ordinamento giudiziario, non potesse arrivare a buon fine se posta in essere contro i giudici e che fosse indispensabile tenere sempre aperto un canale di discussione e di confronto.

 

Soprattutto in relazione alla natura tanto particolare del nostro paese, che risente di una storia nella quale ha avuto presenza limitata il pensiero liberale, che proprio nel campo della giustizia incide in modo profondo.

 

In tale contesto è apparso di particolare interesse un intervento su La Repubblica di lunedì scorso (3 novembre) dovuto alla penna di Giuseppe Maria Berruti, presidente di Sezione della Cassazione, già membro del CSM, al quale il ministro Orlando ha affidato il lavoro di coordinamento delle riforme della giustizia civile promosse dal governo, un magistrato attento al rapporto tra potere politico e potere giudiziario, o forse, meglio, tra giudici e politica.

 

In particolare il dr. Berruti sottolinea la rilevanza del "cosiddetto potere diffuso del giudice. Il giudice si collega liberamente e senza intermediari alla legge mentre la applica. E cerca il modo di adattarla al tempo in cui la applica". Questa configurazione costituzionale, osserva poi l’autore, è stata uno strumento di grandissima importanza per la concreta attuazione dei principi di libertà e di eguaglianza in un paese che non aveva avuto la crescita liberale del resto dell’Europa e da ultimo aveva subito una ventennale dittatura.

 

La costituzione, attraverso la creazione del potere diffuso del giudice creava uno strumento per l’applicazione nei concreti rapporti dei ricordati principi della civiltà liberale. Oggi, peraltro, prosegue Berruti, a causa della tirannide della crisi economica "i diritti non sono intoccabili e coloro i quali debbono rispettarli non sono disposti a farlo soltanto perché sono tali", come succede nella contrapposizione fra giovani incerti per il loro futuro di fronte al costo dei diritti degli anziani che ostacola il loro progetto di vita.

 

L’autore a questo punto conclude osservando che è in gioco l’autorità delle regole e che si rende necessario trovare una "legittimazione che non debba sottostare, volta per volta, alla verifica della loro praticabilità economica e dell’accettazione sociale" (porta gli esempi del danno da attività sanitaria o della responsabilità del poliziotto, dove la qualità dei dubbi investe la stessa giurisdizione e la sperimentazione connessa al cammino della giurisprudenza). Occorrerebbe, allora, riassegnare ai diritti la loro forza e ridefinire il ruolo del giudice anche per evitare, in definitiva, che le sentenze appaiano vaniloqui e restino senza interlocutori.

 

Così riassunto il pensiero del dr. Berruti, e nella speranza di non essere incorso in travisamenti, occorre subito sottolineare la grande rilevanza del problema dal medesimo sollevato e la necessità, sul tema, di un confronto diffuso, soprattutto perché sembra si debba subito rilevare che nella posizione dell’autore sembra potersi anche profilare il rischio, certo non avvertito, di un pan-giurisdizionalismo fondato su una riduzione delle posizioni giuridiche soggettive attive alla sola categoria dei diritti perfetti e alla loro tutela nei tribunali.

 

Mi viene in mente la vecchia configurazione del salario come "variabile indipendente" e del resto sono molto significativi proprio gli esempi, portati dal dr. Berruti, della variabilità indefinita delle condizioni cui soggiace il diritto al risarcimento del danno provocato dal medico o dal chirurgo o dal poliziotto che affronta concretamente la tutela dell’ordine pubblico nel corso di una manifestazione dai toni… accesi; senza dimenticare i casi nei quali il potere pubblico è legittimamente autorizzato a contrapporre il segreto.

 

Sono le situazioni che occorrono in particolare nel campo dei rapporti tra il cittadino e i poteri pubblici, croce e delizia di quanti operano nel campo del diritto amministrativo, che, non a caso, trova a suo fondamento proprio la distinzione nell’ambito delle situazioni giuridiche soggettive tra diritti soggettivi e interessi legittimi, interessi individuali tutelati indirettamente in occasione della tutela di un interesse pubblico (ad esempio: il candidato a un concorso ha un interesse legittimo, che può far valere davanti al giudice amministrativo, al rispetto delle regole sui concorsi, dettate nell’interesse della pubblica amministrazione).

 

Ma, comunque, in generale i diritti del cittadino subiscono gran numero di condizionamenti "di fatto", dal malato che si presenta a un ospedale che non è assolutamente in grado di ospitarlo al creditore che ha di fronte un debitore senza un soldo (creditore che può essere anche un lavoratore cui il salario non è stato corrisposto).

 

 


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